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Contabilizzazione calore Regione Lombardia

Regione Lombardia - DGR 23 maggio 2012 IX/3522

28/05/2012

La Regione Lombardia ha emanato la nuova DGR 23 maggio 2012 IX/3522 avente per oggetto "Termoregolazione e Contabilizzazione autonoma del calore - modifiche ed integrazioni alle disposizioni approvate con DGR 2601/2011".

Con la nuova Delibera della Giunta Regionale 3522 del 23/05/2012 la Regione Lombardia posticipa al 1 agosto 2014 i termini per dotare gli impianti termici dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione prescritti dalla precedente DGR2601/2011.

Riportiamo di seguito il testo della Delibera datata 23 maggio 2012 n. IX/3522 :

 

DELIBERAZIONE N° IX / 3522 Seduta del 23/05/2012

 

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali :

ANDREA GIBELLI Vice Presidente

VALENTINA APREA

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

MARGHERITA PERONI

MARCELLO RAIMONDI

GIOVANNI ROSSONI

LUCIANA MARIA RUFFINELLI

DOMENICO ZAMBETTI

 

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Marcello Raimondi

Il Dirigente Mauro Fasano

 

Il Direttore Generale Franco Picco

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 1 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

Termoregolazione e Contabilizzazione autonoma del calore - modifiche ed integrazioni alle disposizioni approvate con DGR 2601/2011

PREMESSO:

- che con l’art.17 della l.r. 3/2001 è stato modificato l’art.9, comma, della l.r. 24/2006 prevedendo che la Giunta regionale dettasse disposizioni anche per estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dall’1.8.2012, per le caldaie di maggior potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza dell’1.8.2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiori;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2601 del 30.11.2011, pubblicata sul BURL n.50 del 12 dicembre 2011, Serie Ordinaria, è stato approvato l’aggiornamento delle Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, disciplinando altresì le modalità di attuazione dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, previsto dal novellato art. 9 della l.r. 24/2006;

- che la dgr 2601/2011 ha definito le suddette modalità di attuazione come segue:

·                    scadenza all’1.8.2012 per impianti con potenza termica superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97;

·                    scadenza all’1.8.2013 per impianti con potenza termica superiore 116,4 kW e installazione ante 1/8/98;

·                    scadenza all’1.8.2014 per i restanti impianti;

RICHIAMATA la mozione n. 329, approvata dal Consiglio regionale in data 8 maggio 2012, con la quale la Giunta è stata invitata ad istituire un fondo finalizzato ad aiutare i cittadini lombardi nel sostenere le spese per la contabilizzazione e la termoregolazione degli impianti e a diminuire sensibilmente le sanzioni amministrative per gli inadempienti e, nel caso non fosse possibile l’assunzione di tale onere, a valutare, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali competenti, modalità opportune che tengano conto delle specifiche condizioni ambientali locali, per dilazionare nel tempo l’applicazione della norma, anche valutando la tipologia di impianto;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni di bilancio necessarie per l’assunzione del suddetto onere;

CONSIDERATO:

- che il maggior numero degli impianti coinvolti ha un sistema di distribuzione del calore mediante colonne a montanti (invece che ad anello), motivo per cui è necessario provvedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta, che implicano l’installazione di specifici dispositivi su ciascun radiatore presente nella stessa unità abitativa;

- che le scadenze sopra indicate, unite al fabbisogno di dispositivi da installare, ha generato una notevole aumento della domanda di fornitura, determinando criticità nella programmazione degli interventi da parte degli installatori e nella possibilità di comparazione delle condizioni contrattuali da parte degli utenti;

- che l’attuale crisi occupazionale e la reintroduzione della tassa sulla prima casa (IMU) rende più gravoso, per molte famiglie, l’assunzione di nuove spese, seppure compensate, nel giro di pochi anni, dalla riduzione dei costi per il riscaldamento;

- che l’installazione dei dispositivi per la termoregolazione comporta maggiori risparmi energetici se associati ad una ristrutturazione più complessiva dell’impianto termico, ricorrendo all’utilizzo delle più recenti tecnologie;

- che gli impianti termici alimentati a gasolio comportano una maggior quantità di emissioni inquinanti rispetto agli impianti a metano;

RITENUTO che sia opportuno:

- dare ai responsabili degli impianti termici la possibilità di ottemperare all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma entro il termine ultimo previsto dalla l.r. 24/2006 (1.8.2014) qualora venga approvato un intervento di ristrutturazione complessiva dell’impianto termico, assicurando prestazioni energetiche superiori di almeno il 40% rispetto a quelle dell’impianto precedente;

- demandare agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di cui al DPR 412/93 e succ. mod. ed integrazioni, la definizione delle caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici sulla base delle quali, anche in deroga alle previsioni della dgr 2601/2011, applicare le scadenze previste dalla l.r. 24/2006;

- demandare agli enti locali medesimi la valutazione delle ulteriori condizioni che possano giustificare l’allineamento delle scadenze all’1.8.2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all’effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività;

RITENUTO altresì che:

- qualora, per installare contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente, siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, sia possibile derogare al suddetto obbligo (previsto al punto 10.2 della dgr 2601/2011) sempre che tale necessità di demolizione sia sottoscritta da un tecnico abilitato, come definito nella stessa deliberazione;

- la scadenza entro la quale dovranno essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione sugli impianti termici per i quali, dopo l’1.8.1997, sia stato cambiato il tipo di combustibile, venga fissata all’1/8/2014.

Lo stesso dicasi per gli impianti che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo la stessa data;

CONSIDERATA altresì la necessità di precisare le modalità di applicazione del punto 10.3 della propria deliberazione n.2601 del 30.11.2011, relativo agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale pubblica;

VISTO il documento allegato, che specifica le suddette modalità di applicazione e ritenuto di approvarlo;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare ed integrare le disposizioni di cui al punto 10.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2601/2011, prevedendo di posticipare l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione alla data dell’1.8.2014 nei seguenti casi:

● impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l’1/8/1997;

● impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l’1/8/1997;

● impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario;

2. di stabilire che l’obbligo di installazione dei contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente possa essere derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, come da dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato;

3. di demandare agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di cui al DPR 412/93 e succ. mod. ed integrazioni, la competenza a definire:

● le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga alle previsioni della dgr 2601/2011, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla l.r. 24/2006;

● la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l’allineamento di tutte le scadenze all’1.8.2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all’effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività;

4. di approvare l’allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che precisa le modalità di applicazione del punto 10.3 della propria deliberazione n.2601 del 30.11.2011, relativo agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale pubblica;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 



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