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CHIUSURA ESTIVA UPPI Si avvisa la gentile utenza che per il mese di agosto 2024 le sedi UPPI osserveranno le seguenti chiusure: -Sede di Pavia: chiusura da lunedì 05 a venerdì 23 agosto -Sede di Vigevano: chiusura da giovedì 01 a venerdì 30 agosto -Sede di Broni: chiusura da giovedì 01 a venerdì 30 agosto La sede di Pavia giovedì 01 e venerdì 02 agosto e da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, sarà aperta dalle ore 09 alle ore 12


COMUNICATO STAMPA UPPI NAZIONALE I piccoli proprietari alla Camera per migliorare il Dl Salva-casa


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Lo stalking condominiale

Come ben noto, l'articolo 612 bis del Codice Penale definisce il reato di atti persecutori (il cosiddetto "stalking") quale condotta reiterata di chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere sussistente lo "stalking condominiale" laddove vi sia un condomino che esasperi i vicini tanto da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana per evitare le invasioni nella propria sfera di intimità e serenità personale nonché familiare (si veda tra le altre Cass. Pen. n. 26878 del 30.06.2016).

Cosa può fare allora il soggetto vittima di tali condotte?

Innanzitutto procedere alla querela dell'autore delle molestie, essendo il reato procedibile appunto a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore o disabile, casi in cui il reato diviene procedibile d'ufficio, e la stessa va sporta entro sei mesi dal fatto che costituisce reato.

In via preventiva è invece possibile rivolgersi al Questore, segnalando i comportamenti molesti.

In sede di querela è bene ricordare la possibilità di chiedere l'adozione di una misura cautelare ed in particolare si segnalano quelle previste dagli articoli 282 ter e 283 c.p.p., rispettivamente disciplinanti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto o obbligo di dimora.

 



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