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In data 14/10/2019 è stato sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei proprietari immobiliari e degli inquilini il nuovo Accordo Territoriale da applicarsi nell'ambito del territorio provinciale di Lodi. Cliccare su "Continua" per scaricare l' Accordo.


In data 15/07/2019 è stato sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei proprietari immobiliari e degli inquilini il nuovo Accordo Territoriale da applicarsi nell'ambito del territorio comunale di Lodi e dei comuni con esso confinanti: Boffalora d'Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, Tavazzano Villavesco. Cliccare su "Continua" per scaricare il testo dell' Accordo comprensivo di allegati.


In data 24 gennaio 2019 a Palazzo Mezzabarba è stato sottoscritto, dai rappresentati delle associazioni di categoria dei proprietari immobiliari e degli inquilini, il nuovo Accordo Territoriale inerente i contratti di locazione a canone agevolato. Tale accordo coinvolge non solo il territorio comunale ma anche i comuni limitrofi e confinanti con il Comune di Pavia quali San Martino Siccomario, San Genesio ed Uniti, Cura Carpignano, Borgarello, Torre d'Isola, Valle Salimbene e Travacò Siccomario. Cliccare su "Continua" per ulteriori informazioni.




Se l' inquilino non va via non si puņ cambiare la serratura

Al termine dei contratti di locazione, il conduttore deve riconsegnare la cosa al proprietario. Alla consegna ritardata può conseguire un’azione risarcitoria.

 Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un’azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.).

 Il proprietario, per ottenere indietro quanto gli spetta (l’immobile), è tenuto ad agire in questo modo, non potendo farsi giustizia da sé, ad esempio impedendo al conduttore di accedere all’appartamento cambiando le serrature; diversamente rischierebbe una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall’art. 392 del codice penale.

 È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno “sfratto di fatto” commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 – 19 ottobre 2016 n. 44286).

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: che cosa vuol dire?

Recita l’art. 392 del codice penale: Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice dice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

È uno dei principi cardine del nostro ordinamento: non ci si può fare giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono poche e specificamente disciplinate dalla legge. Si pensi alla recisione delle radici che entrano nel fondo altrui, oppure alle sanzioni per inosservanza del regolamento condominiale.

Lo sfratto per finita locazione o per morosità non rientrano tra queste.

Come ha chiaramente specificato la Corte di Cassazione nella sentenza succitata: “risponde del reato di cui all’art. 392 cod. pen. Il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza dell’obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886; Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)” (Cass. pen. 13 settembre 2016 – 19 ottobre 2016 n. 44286).

Passare dalla ragione al torto, quindi, non è così difficile. Chiaramente alla fine il conduttore dovrà andarsene, ma il comportamento del proprietario potrebbe ritorcerglisi contro.

 

avv. Alessandro Gallucci

www.condominioweb.com

 



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