Casa e Coppie di fatto in 6 domande
1 Conviventi di fatto: chi sono? Secondo la cosiddetta legge Cirinnà (76/2016) entrata in vigore lo scorso giugno si tratta di «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».
2 A cosa serve la registrazione anagrafica? Se la coabitazione risulta da un certificato di stato di famiglia, i conviventi acquisiscono alcuni diritti tra i quali gli alimenti in caso di fine rapporto e il diritto di abitazione per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente (3 se vi coabitano i suoi figli minori o disabili) o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
3 Che cosa è un contratto di convivenza? È un contratto liberamente redatto tra le parti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato («che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico»). Non è ammesso tra persone ancora vincolate da un precedente matrimonio
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I contenuti del contratto sono stabiliti dalla legge? Non esiste un modello standard; il contratto può riportare l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alla vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni; può essere modificato in qualsiasi momento e disciplinare anche le ipotesi di “rottura” del rapporto.
5 Quando è necessario l'intervento del notaio? Se il “patto” contiene trasferimenti di diritti immobiliari, così come di beni mobili registrati o quote societarie, serve sempre dell'intervento notarile. Si può ad esempio decidere che il proprio partner diventi comproprietario di un'immobile, trasferendogli metà della proprietà; o si può stabilire un diritto di abitazione senza sottostare ai limiti previsti di base per i conviventi.
6 Il convivente ha diritti ereditari sull’immobile? Tra i componenti di una convivenza di fatto, che sia o meno registrata o disciplinata con contratto di convivenza, non nasce alcun diritto successorio, a meno che non vi sia testamento che rispetti la quota disponibile degli “eredi legittimi”. Le unioni civili godono invece degli stessi diritti e doveri del matrimonio. |