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COMUNICATO STAMPA: Case green, il Parlamento Europeo vota la versione morbida ma sempre costosa per i piccoli proprietari


IL SUPERBONUS È FINITO E LE SUE MACERIE PESANO SUI PICCOLI PROPRIETARI: L'UPPI REAGISCE E AIUTA CHI HA BISOGNO


DIRETTIVA EUROPEA CASE GREEN: E' REALMENTE SOSTENIBILE PER LE FAMIGLIE ITALIANE? ARTICOLO DEL VICEPRESIDENTE DI UPPI PAVIA, DOTT.SSA LORETTA BERSANI.




Animali in condominio

La nuova disposizione "pet friendly"

 

Una delle più rilevanti novità apportate dalla riforma in materia di regolamento di condominio è quella relativa all'introduzione del nuovo quinto comma dell'art. 1138 c.c. che, come visto, sancisce l'impossibilità per i regolamenti condominiali di inserire norme che vietino di possedere o detenere animali domestici.
La "liberalizzazione" dell'ingresso degli animali domestici in condominio, sinonimo di un orientamento "pet friendly" da parte del legislatore, è destinata ad avere un effetto impattante sulle liti condominiali portate nelle aule di giustizia, a partire dalla indeterminatezza della definizione. Mentre, infatti, nel primo testo di riforma, la pertinenza del divieto riguardava gli "animali da compagnia" - che la giurisprudenza in linea con l'interpretazione evolutiva delle norme vigenti, ha riconosciuto come "esseri senzienti", stabilendo che "il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia" (Cass. 13.3.2013) - nella stesura definitiva del testo di riforma dell'art. 1138 c.c. il termine è stato sostituito con "animali domestici". La differenza è tutt'altro che pacifica, poiché mentre è chiaro che tra questi ultimi non rientrino gli "animali esotici" (come per esempio i serpenti), non lo è altrettanto per altri animali d'affezione che non sempre vengono considerati domestici (v. ad esempio criceti, furetti, conigli, ecc.).
In ogni caso, la direttiva sembra possa ritenersi valida, secondo la giurisprudenza, solo per i regolamenti condominiali ordinari, poiché a differenza di quelli contrattuali che possono legittimamente limitare i poteri e le facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà con il consenso unanime di tutti i comproprietari, in quelli assembleari, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non è consentito l'inserimento di clausole che incidono sulla libertà del singolo condomino di poter godere e disporre della propria proprietà esclusiva, rientrando tra queste facoltà di godimento anche la detenzione degli animali domestici (Cass. 3705/2011).
Restano ferme, ovviamente, le regolamentazioni generali previste in materia, tra cui l'obbligo, incombente nei confronti dei proprietari dell'animale, di mantenere ordine e pulizia nell'area di passeggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e di applicare la museruola agli animali di indole aggressiva (come previsto dall'ordinanza del ministero della salute del 2009), oltre alle consuete responsabilità civili dei proprietari per i danni cagionati dall'animale ex art. 2052 c.c., per le immissioni moleste (sotto forma di rumore e disturbo della quiete) che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), nonché gli estremi censurati in sede penale dall'art. 672 c.p. per "omessa custodia e mal governo di animali".

 



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